Onorevoli Colleghi! - È cresciuta la consapevolezza di un necessario riconoscimento giuridico di diritti e doveri, nonché di prerogative e facoltà, alle persone che fanno parte di stabili unioni di fatto.
      La realtà sociale evidenzia, infatti, l'accentuata articolazione dei modelli di stabile convivenza, in genere basata sull'affettività, e ciò a prescindere dall'indubbia centralità della famiglia, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, come prevista dall'articolo 29 della Costituzione.
      Queste nuove esigenze meritano rispetto e tutela, senza discriminazioni contrarie all'articolo 3 della Costituzione e, nel contempo, senza dare vita a modelli che possano essere intesi come famiglie «di serie B».
      Le soluzioni legislative, anche alla luce degli ordinamenti civili prevalenti in Europa, sono di diverso tipo e natura.
      In Italia i progetti di legge sul modello dei cosiddetti «patti civili di solidarietà», presentati nella XIV legislatura, non hanno avuto alcun esito sul piano parlamentare.
      Un recente disegno di legge del Governo, presentato al Senato della Repubblica nella corrente legislatura (atto Senato n. 1339), definito in sede giornalistica con l'acronimo «DI.CO.», incontra numerose ed evidenti difficoltà politiche.
      Ciò rende opportuna la presente proposta di legge che, a prescindere da ogni considerazione circa il modello legislativo ritenuto ottimale, si pone l'obiettivo realistico

 

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e concreto di rimuovere ingiustizie e discriminazioni attraverso una modifica di singoli punti del codice civile e della legislazione vigente in materia.
      Sono in particolare considerati, analogamente al disegno di legge governativo richiamato, i diritti di successione, all'assistenza sanitaria e penitenziaria, alla locazione e all'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, al permesso di soggiorno nonché gli obblighi alimentari.
      Anche la definizione di convivenza è analoga a quella del disegno di legge governativo già richiamato ed è ovviamente espressa, in modo articolato e puntuale, in relazione ai singoli aspetti civilistici modificati.
      La differenza essenziale della presente proposta di legge rispetto ad altri progetti di legge di analogo contenuto sta, infatti, nella puntuale modifica della legislazione civilistica, attraverso la tecnica della «novella», senza per ciò confondersi con una disciplina giuridica delle unioni di fatto.
      Ad alcuni ciò potrà sembrare poco e altri potranno replicare considerando che è meglio poco che niente. Il progresso dei diritti civili in alcune fasi avviene lentamente, dovendo superare ostacoli e resistenze culturali non sempre giustificati ma difficili da rimuovere.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge integra il libro secondo, titolo II, del codice civile, in tema di successioni, introducendo il capo II-bis che consente il concorso nella successione, in misura inferiore rispetto al coniuge, al convivente la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
      Gli articoli successivi estendono al convivente da oltre nove anni, come definito ai sensi del citato capo II-bis del codice civile, diritti in materia di agevolazioni e di tutela nel lavoro (articolo 2), obblighi alimentari del convivente (articolo 3), successione nel contratto di locazione (articolo 4), permesso di soggiorno (articolo 5), decisioni in materia di salute e in caso di morte (articolo 6), assistenza in caso di ricovero (articolo 7), assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 8), colloqui, corrispondenza e informazione del convivente detenuto o internato (articolo 9).
      In sostanza la presente proposta di legge, attraverso la novellazione del codice civile, rinuncia con realismo a un'esplicita disciplina giuridica delle coppie di fatto seguendo la via dell'ampliamento di diritti e facoltà dei conviventi a determinate condizioni.
      La presente proposta di legge è comunque aperta al contributo di tutte le forze parlamentari nella convinzione che un buon testo legislativo debba essere il frutto di un pacato confronto che eviti antistoriche contrapposizioni ideologiche.
 

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